» » Art.1 Accordo integrativo per la medicina generale D.P.R. n.270/00
Si riporta l’art. 1 dell’ACCORDO REGIONALE INTEGRATIVO PER LA MEDICINA GENERALE D.P.R.n.270/00, riguardante i costi della Formazione ECM.
“La Regione Molise, rappresentata dal Presidente della Regione Molise Dott. Angelo Michele Iorio, le O.O.S.S. firmatarie degli Accordi Collettivi Nazionali, legittimate alla trattativa ed alla stipula degli Accordi Regionali, concordano di sottoscrivere il presente Accordo Regionale Integrativo.
ART. 1
FORMAZIONE CONTINUA
(Art. 8 DPR 270/00)
La Regione, sentito il Comitato Regionale ex art.12 DPR 270/00, programma ed organizza annualmente, entro il mese di dicembre, iniziative formative sulla base degli obiettivi formativi di interesse nazionale, individuati dalla “Commissione Nazionale per la formazione continua” e degli obiettivi formativi di specifico interesse regionale.
In caso di mancata attuazione del programma formativo, la Regione , previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato Regionale cui compete la verifica della congruità dell’attività formativa svolta con i predetti obiettivi, provvede a rimborsare ai Medici di Medicina Generale (Assistenza Primaria; Continuità Assistenziale; Emergenza Territoriale; Medicina dei Servizi), che abbiano prodotto specifica istanza i costi inerenti l’iscrizione ai corsi formativi espletati, nonchè, per i soli Medici di Assistenza Primaria, contribuisce alle spese di sostituzione, tramite le competenti Aziende Sanitarie, provvedendo al pagamento delle ore di ambulatorio svolte con le modalità di cui all’art.9 c.6 DPR 270/00.
Il rimborso è previsto solo per i corsi fino al conseguimento dei punteggi E.C.M. previsti dalla normativa per l’anno di riferimento.
Per l’espletamento delle predette funzioni il Comitato Regionale è integrato da un referente individuato dalla Regione.
Per i Medici di Assistenza Primaria il contributo alle spese di sostituzione viene riconosciuto solo se assicurano le prestazioni di cui all’art.8 del presente Accordo.
Il procedimento di rimborso deve concludersi in gg. 60 .
L’istanza di rimborso deve essere presentata all’Azienda Sanitaria competente, che verificata la sussistenza dei presupposti di legge, la inoltra alla Regione.
I costi sostenuti dalle Aziende saranno rimborsati dalla Regione, previa dettagliata rendicontazione da inoltrare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
I Corsi, ove possibile, saranno replicati in successive date, al fine di assicurare la partecipazione a tutti gli aventi diritto. La prima programmazione deve essere effettuata entro marzo 2004.
